La conformità degli impianti

La legge non prevede l'obbligo del venditore di garantire la conformità degli impianti alle norme di sicurezza, salvo che per gli edifici venduti dal costruttore o dall'impresa che li ha totalmente ristrutturati.

E stata infatti completamente abrogata (art. 35 d.l. 112/2008) la disposizione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, che dal 27 marzo 2008 imponeva di riportare nei rogiti notarili la garanzia del venditore sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza, e allegare le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori, oppure le dichiarazioni di rispondenza rese da professionisti abilitati.

Gli edifici usati sono dunque normalmente venduti nello stato di fatto in cui si trovano, senza alcuna garanzia circa la conformità degli impianti alle norme vigenti.

 

Per evitare contestazioni future da parte dell’acquirente, è consigliabile comunque specificare nell’atto lo stato degli impianti. Es.: “Conformità degli impianti tecnologici alle leggi vigenti: conformi alla data di costruzione”.